Le novità e gli obiettivi della normativa sulle assunzioni a tempo determinato dal 01/11/2018

 

Una delle principali e più discusse novità apportate dal decreto dignità è quella che tocca i rapporti a tempo determinato, i c.d. contratti a termine.

La normativa vecchia prevedeva un periodo massimo di 36 mesi all’interno dei quali si potevano fare 5 proroghe.

La nuova normativa prevede che i contratti a tempo determinato possono avere una durata massima di 12 mesi.

Se, e solo se, ci sono delle motivazioni particolari e provabili nei fatti, allora si può arrivare fino a 24 mesi.

Le causali sono queste:

  • esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’attività ordinaria
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria
  • ragioni sostitutive (malattia, maternità, ferie..)

Precisiamo subito che è decisamente sconsigliato fare i creativi con le causali perché, per come è scritta questa norma, il rischio di contestazioni è altissimo.

Per quanto riguarda le proroghe il cambiamento non è troppo significativo perché si passa da 5 a 4.

Bene, se lo scopo della norma è quello di stabilizzare l’occupazione correndo rapidamente verso il tempo indeterminato, il rischio concreto è che le aziende non si sentano pronte ad instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo soltanto 12 mesi e ricorrano quindi a tourn over o a situazioni irregolari che non fanno bene né a loro né ai lavoratori.